Art. 7.

      1. La società concessionaria di cui all'articolo 5, comma 2, è tenuta a corrispondere un contributo al comune titolare

 

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dell'esercizio della casa da gioco. Tale contributo è calcolato in base ai ricavi complessivi annuali derivanti dall'attività di gioco, ed è distinto in proventi di roulette francese, baccarat e chemin de fer, e proventi derivanti da altri giochi d'azzardo. I ricavi complessivi annui sono costituiti da tutti i proventi derivanti dall'attività di gioco e in particolare dalle puntate, detratte le somme corrisposte ai vincitori nell'anno solare.
      2. Il contributo di concessione di cui al comma 1 ammonta:

          a) per i ricavi complessivi annui da roulette francese, baccarat e chemin de fer, al 60 per cento delle corrispondenti entrate;

          b) per i ricavi da altri giochi d'azzardo, al 50 per cento del totale delle entrate.

      3. Il contributo di concessione è corrisposto al comune titolare dell'esercizio della casa da gioco entro il decimo giorno del secondo mese successivo al mese di ricavo. Entro la stessa data la società concessionaria deve presentare al comune il relativo rendiconto.